Art. 14 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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La Societa' ha obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con l'indicazione distinta dei diversi introiti, e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Societa' dovra' in qualunque momento mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
