Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione i signori contraenti in nome proprio e della costituenda Societa' prestano la cauzione provvisoria di L. 250,000 risultante dalla polizza qui unita.

[2]Entro un mese dall'approvazione legislativa della presente convenzione la Societa' concessionaria dovra' prestare a garanzia degli obblighi assunti la cauzione definitiva di lire un milione cinquecentomila (L. 1,500,000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, ovvero costituendo il pegno sopra uno o piu' piroscafi di proprieta' della Societa' concessionaria, i quali dovranno essere a tale uopo assicurati presso una Societa' italiana di assicurazione, anche mutua, accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

[3]Dopo cio' sara' autorizzato lo svincolo della cauzione provvisoria.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art15 · fonte del testo