Art. 15 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione i signori contraenti in nome proprio e della costituenda Societa' prestano la cauzione provvisoria di L. 250,000 risultante dalla polizza qui unita.
[2]Entro un mese dall'approvazione legislativa della presente convenzione la Societa' concessionaria dovra' prestare a garanzia degli obblighi assunti la cauzione definitiva di lire un milione cinquecentomila (L. 1,500,000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, ovvero costituendo il pegno sopra uno o piu' piroscafi di proprieta' della Societa' concessionaria, i quali dovranno essere a tale uopo assicurati presso una Societa' italiana di assicurazione, anche mutua, accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.
[3]Dopo cio' sara' autorizzato lo svincolo della cauzione provvisoria.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
