Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 20 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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La presente convenzione non sara' obbligatoria per lo Stato se non dopo l'approvazione per legge e per la Societa' concessionaria cessera' ogni obbligo col 15 giugno 1910.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
