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Per le costruzioni suddette la Societa' dovra' preferire i cantieri italiani, sempreche' il prezzo dai medesimi offerto non superi del 7 per cento il valore risultante dalla media dei prezzi, escluso il massimo ed il minimo, di sei cantieri inglesi di prim'ordine, tre dei quali scelti dalla Societa' e tre dal cantiere con il quale e' contrattata la costruzione, sopra richiesta del prezzo da farsi in base a disegni e specificazioni dettagliati.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art3 · fonte del testo