Art. 3 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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Per le costruzioni suddette la Societa' dovra' preferire i cantieri italiani, sempreche' il prezzo dai medesimi offerto non superi del 7 per cento il valore risultante dalla media dei prezzi, escluso il massimo ed il minimo, di sei cantieri inglesi di prim'ordine, tre dei quali scelti dalla Societa' e tre dal cantiere con il quale e' contrattata la costruzione, sopra richiesta del prezzo da farsi in base a disegni e specificazioni dettagliati.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
