Art. 6 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alla scadenza della presente convenzione ed anche prima, in caso di risoluzione per intervenuta disdetta, lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari dei servizi marittimi, di cui alla presente convenzione, e la Societa' ha obbligo di cedere tanto il materiale nuovo, di cui al precedente articolo 2, sia esso gia' in esercizio, in corso di costruzione od anche soltanto ordinato alla data della intervenuta disdetta, quanto i piroscafi gia' usati ed applicati ai servizi sovvenzionati, che non superino il 12° anno di eta' dalla data del varo.
tolto: L'importo complessivo dei piroscafi usati, di cui sopra, da rilevarsi non potra' in ogni caso superare la somma complessiva di sei milioni di lire.aggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art6 · fonte del testo