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La Societa' si obbliga di aumentare, oltre il prescritto, la velocita' ed il tonnellaggio di quelle linee che saranno concordate col Ministero della marina, quando potra' disporre dei nuovi piroscafi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art5 · fonte del testo