Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 5 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La Societa' si obbliga di aumentare, oltre il prescritto, la velocita' ed il tonnellaggio di quelle linee che saranno concordate col Ministero della marina, quando potra' disporre dei nuovi piroscafi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
