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[1]Dal giorno in cui sara' stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero Consorzio.

[2]A tale effetto il Consorzio, costituito per la costruzione dell'opera, continuera' ad esistere come Consorzio obbligatorio di manutenzione.

[3]Compiuti i lavori soltanto di uno o piu' comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'articolo 8.

[4]Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa sono a carico dei proprietari interessati, col concorso dello Stato, delle Provincie e dei Comuni interessati nella misura stabilita dal precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art10 · fonte del testo

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