Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Compiuta l'opera in tutto od in parte, a' sensi dell'articolo 9, il Consorzio dovra' procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe a senso dell'articolo 3, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.
[2]In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilira', secondo le norme che saranno precisate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
