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[1]Compiuta l'opera in tutto od in parte, a' sensi dell'articolo 9, il Consorzio dovra' procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe a senso dell'articolo 3, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.

[2]In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilira', secondo le norme che saranno precisate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art11 · fonte del testo

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