Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli articoli 8 e 11, sara' provveduto per R. decreto, udita la Commissione centrale di cui all'articolo 7.
[2]Contro tale decreto, e' ammesso il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
