La norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non e` assoggettabile a gravami contributivi di qualsiasi natura e non e` computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali, determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato a sfavore del personale delle imprese appaltatrici, rispetto a quello delle aziende autonome statali, per il quale la retribuzione percepita non sarebbe invece sottoposta a tali esclusioni. E cio` nonostante che, in forza del secondo comma dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico del personale delle imprese appaltatrici non puo` essere comunque inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende autonome statali, ove esista piena corrispondenza di mansioni. Poiche` tuttavia secondo l'ordinamento vigente (art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 592) non tutti gli elementi della retribuzione posti a base del raffronto sono assoggettabili a gravami contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali, non emergendo dall'ordinanza di rimessione rispetto a quali dei suddetti elementi e` stata effettuata la comparazione, la Corte e` impossibilitata a decidere il merito della questione. E cio` anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n. 1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di comparazione (Inammissibilita` per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 l. 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., con ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato