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Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Frejus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS e' autorizzata:
- a)a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il collegamento di quelli gia' in costruzione tra Bardonecchia e Rivoli, affidando, mediante apposita convenzione, i lavori stessi alla Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF) nella misura non inferiore al 40 per cento del relativo costo;
- b)ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso, anche in deroga all'articolo 2441 del codice civile e fino a concorrenza della somma di lire 10 miliardi;
- c)ad erogare a titolo di contributo a carico dello Stato alla predetta societa' e subordinatamente all'assunzione delle partecipazioni di cui alla precedente lettera b), nel biennio 1982-83, l'ammontare complessivo di 40 miliardi di lire a parziale copertura degli oneri suppletivi risultanti dal piano finanziario aggiornato per la realizzazione del traforo;
- d)a promuovere iniziative volte a reperire fondi atti ad assicurare nella fase gestionale il miglior livello di servizio della infrastruttura, ivi compreso l'eventuale affidamento in concessione dell'esercizio e l'applicazione di relative particolari tariffe di pedaggio. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, l'ANAS e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, in Italia o all'estero, anche con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di 450 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui sopra sono poste, a partire dall'esercizio finanziario 1983, a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, valutato in lire 10 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 14 agosto 1982 al 30 aprile 1983
