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[1]Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune puo', a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di' pubblica utilita' 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.
[2]Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
