Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.
tolto: L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, e' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.
tolto: Nella determinazione della indennita' di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilita' del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.
tolto: Nel determinare l'indennita' per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art5 · fonte del testo