Art. 3 — Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare
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Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione e' integrata da:
- a)un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- b)un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c)cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d)un rappresentante delle industrie conserviere;
- e)un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6. Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
