Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 6 — Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

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Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca marittima. Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima. Il Comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed e' composto dai seguenti membri:

  • 1)il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
  • 2)tre funzionari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - con qualifica di primo dirigente;
  • 3)il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanita';
  • 4)un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;
  • 5)il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;
  • 6)il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • 7)il direttore dell'istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;
  • 8)il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;
  • 9)il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;
  • 10)il direttore del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;
  • 11)il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Universita' di Bologna in Fano;
  • 12)il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;
  • 13)un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
  • 14)tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime. Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvedera' alla nomina del Comitato che sara' successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonche' esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita'. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo. Il presidente puo' invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art6 · fonte su Normattiva