Art. 7 — Programmi relativi agli studi ed alle ricerche
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Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorita' specificamente enunciate. L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso. Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare. Fatte salve le priorita' di cui al precedente comma, l'elenco puo' comprendere i programmi relativi a:
- 1)la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrita' delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;
- 2)la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;
- 3)la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonche' la patologia ittica;
- 4)la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;
- 5)l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- 6)il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- 7)l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso universita' o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle universita' o da istituti scientifici. I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne puo' proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
