Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 7 — Programmi relativi agli studi ed alle ricerche

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Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorita' specificamente enunciate. L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso. Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare. Fatte salve le priorita' di cui al precedente comma, l'elenco puo' comprendere i programmi relativi a:

  • 1)la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrita' delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;
  • 2)la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;
  • 3)la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonche' la patologia ittica;
  • 4)la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;
  • 5)l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
  • 6)il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
  • 7)l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso universita' o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle universita' o da istituti scientifici. I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne puo' proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art7 · fonte del testo