Art. 38 — Agevolazioni tributarie
L'iscrizione dei piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune prescritta dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, e quella prevista dall'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta eccezione per i diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.
Testo vigente dal 10 giugno 1961
