Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilita' dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro. A tal fine esso dovra' disporre:

  • a)l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;
  • b)l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;
  • c)l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;
  • d)interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art15 · fonte su Normattiva