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[1]Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichita' contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
[2]Tale consenso e' pure necessario per i monumenti di proprieta' privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
