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[1]Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichita' contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

[2]Tale consenso e' pure necessario per i monumenti di proprieta' privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art10 · fonte del testo

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