Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichita'. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.
tolto: L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorita' competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.
tolto: Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorita' governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art15 · fonte del testo