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[1]Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichita', deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avra' facolta' di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potra' farne differire l'inizio non pero' oltre un triennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

[2]Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

[3]In tutti gli altri casi, il Governo avra' diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

[4]Le modalita' per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art14 · fonte del testo

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