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[1]L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichita'. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

[2]L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorita' competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

[3]Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorita' governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art15 · fonte del testo

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