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[1]Per ragioni di pubblica utilita' scientifica, il Governo potra' eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avra' diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

[2]La pubblica utilita' dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministro di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sara' determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

[3]Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in denaro, un quarto spettera' al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art16 · fonte del testo

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