Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichita' di cui nel precedente articolo, il Governo avra' diritto di prelazione a parita' di condizioni.
tolto: Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potra' essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichita' o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.
tolto: Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta all'estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sara' stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'articolo 8 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art6 · fonte del testo