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[1]Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procedera' alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita'.
[2]I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprendera' i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' spettanti ad Enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'articolo 3.
[3]I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichita' di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato.
[4]L'inscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o di antichita' di proprieta' privata, si limitera' agli oggetti d'arte o d'antichita' di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 12 luglio 1903
