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[1]Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procedera' alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita'.
[2]I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprendera' i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' spettanti ad Enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'articolo 3.
[3]I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichita' di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1903, n. 242
1La L. 27 giugno 1903, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che fino al termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge e' vietata l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichita' e d'arte di proprieta' privata. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti d'antichita' e di arte, di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno 1903".
L. 25 giugno 1905, n. 260
2La L. 25 giugno 1905, n. 260, nel modificare gli artt. 1, comma 2 e 4, comma 1 della L. 27 giugno 1903, n. 242, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modificano quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichita' e di arte, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1906. La presente legge avra' effetto a datare dal 27 giugno 1905".
L. 30 dicembre 1906, n. 642
3La L. 30 dicembre 1906, n. 642, nel modificare gli artt. 1, comma 2 e 4, comma 1 della L. 27 giugno 1903, n. 242, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185 per la conservazione dei monumenti o degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1907".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1907 al 7 agosto 1907
