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[1]Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procedera' alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita'.

[2]I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprendera' i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' spettanti ad Enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'articolo 3.

[3]I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichita' di spettanza dell'Ente morale da loro amministrato.

[4]L'inscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o di antichita' di proprieta' privata, si limitera' agli oggetti d'arte o d'antichita' di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1903, n. 242

1

La L. 27 giugno 1903, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che fino al termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge e' vietata l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichita' e d'arte di proprieta' privata. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti d'antichita' e di arte, di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno 1903".

Testo in vigore dal 12 luglio 1903 al 11 luglio 1905

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1903

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1902 al 12 luglio 1903.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1903, n. 242

    La L. 27 giugno 1903, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che fino al termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge e' vietata l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichita' e d'arte di proprieta' privata. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli oggetti d'antichita' e di arte, di cui sia chiesta licenza di esportazione dopo il 26 giugno 1903".

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art23 · fonte del testo

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