Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichita' o d'arte non si puo' piu' rintracciare, o e' stato esportato dal Regno, o, nel caso dell'articolo 4, e' passato in proprieta' privata, alle dette pene si aggiunge un'indennita' equivalente al valore dell'oggetto.

[2]Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sara' solidale col venditore per il pagamento dell'indennita'.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art27 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari