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[1]Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichita' o d'arte non si puo' piu' rintracciare, o e' stato esportato dal Regno, o, nel caso dell'articolo 4, e' passato in proprieta' privata, alle dette pene si aggiunge un'indennita' equivalente al valore dell'oggetto.
[2]Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sara' solidale col venditore per il pagamento dell'indennita'.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
