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[1]Il Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potra' autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purche' tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli Enti di cui all'articolo precedente, od a favore dello Stato.

[2]Contro il divieto di alienazione e' ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art3 · fonte del testo

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