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Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da lire 100 a lire 2000, e, in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applichera' la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
