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[1]Ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli Enti contemplati negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'articolo 23.
[2]Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potra' diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformita' di quanto e' disposto all'articolo 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
