Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli oggetti d'arte e di antichita' non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, ne facenti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

[2]Al divieto di detto Ministero si applichera' la disposizione dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari