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[1]Gli oggetti d'arte e di antichita' non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, ne facenti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
[2]Al divieto di detto Ministero si applichera' la disposizione dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
