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[1]Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichita' di cui nel precedente articolo, il Governo avra' diritto di prelazione a parita' di condizioni.
[2]Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potra' essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichita' o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.
[3]Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta all'estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sara' stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'articolo 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
