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[1]Indipendentemente da quanto e' stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichita', esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, e' soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.
[2]Il valore e' stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.
[3]In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo e' determinato da una Commissione di periti nominati per una meta' dall'esportatore e per l'altra meta' dal Ministero dell'Istruzione.
[4]Quando si abbia parita' di voti, decidera' un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sara' nominato dal primo presidente della Corte d'appello.
[5]Il Governo avra' il diritto di acquistare l'oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.
[6]L'acquisto dovra' essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'articolo 6.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
