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[1]Indipendentemente da quanto e' stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichita', esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, e' soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

[2]Il valore e' stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.

[3]In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo e' determinato da una Commissione di periti nominati per una meta' dall'esportatore e per l'altra meta' dal Ministero dell'Istruzione.

[4]Quando si abbia parita' di voti, decidera' un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sara' nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

[5]Il Governo avra' il diritto di acquistare l'oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

[6]L'acquisto dovra' essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'articolo 6.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art8 · fonte del testo

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