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I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianita'. Essi dovranno aver subito, con esito favorevole, apposito esperimento di abilita' e coltura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 24 settembre 1914
