Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1914 al 11 aprile 1915. Leggi il testo vigente →

[1]((I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'. Essi dovranno, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilita' e cultura professionale, il cui risultato costituira' un elemento di giudizio per la loro irremovibilita')).

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.

Testo in vigore dal 24 settembre 1914 al 11 aprile 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1914

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 24 settembre 1914. 15 parole tolte, 23 parole aggiunte.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del tolto: corrispondente aggiunto: rispettivo ruolo di anzianita'. Essi dovranno tolto: aver subito, con esito favorevole,aggiunto: , secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilita' e tolto: coltura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale aggiunto: cultura professionale, il cui risultato costituira' un elemento di giudizio per la loro irremovibilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art11 · fonte del testo

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