Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1914 al 11 aprile 1915. Leggi il testo vigente →
[1]((I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'. Essi dovranno, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilita' e cultura professionale, il cui risultato costituira' un elemento di giudizio per la loro irremovibilita')).
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.
Testo in vigore dal 24 settembre 1914 al 11 aprile 1915
