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((L'avanzamento al grado di colonnello ha luogo esclusivamente a scelta fra i tenenti colonnelli, del rispettivo ruolo, che abbiano superato esperimenti da stabilirsi con decreto Reale e che per carattere, capacita' professionale, qualita' militari e cultura, diano sicuro affidamento di saper esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 24 settembre 1914, n. 1053, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1917, n. 492, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Regio Decreto 27 settembre 1914, n. 1220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 24 settembre 1914 al 6 ottobre 1914.
Testo in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009
