Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 12 marzo 1916. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potra', anche se non sia gia' inscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado inscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio, nonche' degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n, 254.

[2]Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse pero' dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge con l'intervento di almeno di tre quarti dei membri.

[3]Il parere della Commissione sara' ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato piu' di un voto contrario.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 12 marzo 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art13 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari