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[1]L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potra', anche se non sia gia' inscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado inscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio, nonche' degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n, 254.
[2]Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse pero' dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge con l'intervento di almeno di tre quarti dei membri.
[3]Il parere della Commissione sara' ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato piu' di un voto contrario.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 12 marzo 1916
