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[1]L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potra', anche se non sia gia' inscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado inscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio, nonche' degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n, 254.
[2]Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse pero' dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge con l'intervento di almeno di tre quarti dei membri.
[3]Il parere della Commissione sara' ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato piu' di un voto contrario.
[4]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 172
8Il Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 172 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In tempo di guerra, le proposte di avanzamento per merito eccezionale a senso dell'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sono sottoposte al voto individuale dei comandanti d'armata, del sottocapo e del capo di stato maggiore dell'esercito, nonche', a seconda dei casi, del comandante generale dell'arma o dell'ispettore del corpo cui l'ufficiale appartiene. Il parere collettivo, risultante dalla somma dei voti individuali, il quale terra' le veci del parere della Commissione centrale d'avanzamento, sara' ritenuto sfavorevole quando piu' di uno di detti voti sia contrario".
Testo in vigore dal 12 marzo 1916 al 16 dicembre 2009
