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In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085
5Il Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli ufficiali del grado di tenente colonnello o superiore, appartenenti alle unita', Comandi e servizi della formazione di guerra, la facolta' attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' devoluta, durante la guerra, al capo di stato maggiore dell'esercito, e per tutti gli altri, al sotto capo di stato maggiore, a meno che delle Commissioni che pronunziarono il giudizio non abbia fatto parte un'autorita' di rango superiore a quello del comandante di corpo d'armata. In quest'ultimo caso la detta facolta' e' devoluta al capo di stato maggiore dell'esercito".
Testo in vigore dal 3 agosto 1915 al 25 agosto 1915
