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In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro. 5 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085

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Il Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli ufficiali del grado di tenente colonnello o superiore, appartenenti alle unita', Comandi e servizi della formazione di guerra, la facolta' attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' devoluta, durante la guerra, al capo di stato maggiore dell'esercito, e per tutti gli altri, al sotto capo di stato maggiore, a meno che delle Commissioni che pronunziarono il giudizio non abbia fatto parte un'autorita' di rango superiore a quello del comandante di corpo d'armata. In quest'ultimo caso la detta facolta' e' devoluta al capo di stato maggiore dell'esercito".

Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194

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Il Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per gli ufficiali giudicati secondo l'art. 1 del suindicato Decreto "la facolta' attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' deferita al capo di stato maggiore dell'esercito".

Testo in vigore dal 25 agosto 1915 al 4 dicembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1915

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1915 al 25 agosto 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194

    Il Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per gli ufficiali giudicati secondo l'art. 1 del suindicato Decreto "la facolta' attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' deferita al capo di stato maggiore dell'esercito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art17 · fonte del testo

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