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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085
5Il Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli ufficiali del grado di tenente colonnello o superiore, appartenenti alle unita', Comandi e servizi della formazione di guerra, la facolta' attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' devoluta, durante la guerra, al capo di stato maggiore dell'esercito, e per tutti gli altri, al sotto capo di stato maggiore, a meno che delle Commissioni che pronunziarono il giudizio non abbia fatto parte un'autorita' di rango superiore a quello del comandante di corpo d'armata. In quest'ultimo caso la detta facolta' e' devoluta al capo di stato maggiore dell'esercito".
Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194
6Il Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per gli ufficiali giudicati secondo l'art. 1 del suindicato Decreto "la facolta' attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' deferita al capo di stato maggiore dell'esercito".
Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1660
10Il Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1660 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In caso di discrepanza fra i giudizi di primo e secondo grado nelle proposte d'avanzamento, il giudizio definitivo demandato al ministro della guerra dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e' devoluto, per tutti gli ufficiali appartenenti alle unita', comandi e servizi della formazione di guerra, al capo e sottocapo di stato maggiore; piu' particolarmente, esso e' devoluto: al capo di stato maggiore per le proposte d'avanzamento al grado di colonnello o superiori; al sottocapo di stato maggiore per le proposte d'avanzamento a tutti gli altri gradi, a meno che delle Commissioni che pronunziarono il giudizio per tali ultimi gradi, non abbia fatto parte una autorita' di rango superiore a quello del comandante di corpo d'armata, nel qual caso il giudizio definitivo dovra' essere emesso dal capo di stato maggiore".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1918 al 16 dicembre 2009
