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[1]L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e' esteso fino al dodicesimo anno di eta' e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio; e' esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente. 3
[2]Nei comuni dove al 1° gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e restera' al comune la facolta' di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904.
[3]Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrera' nello stipendio nella misura di lire 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facolta' di imporre un contributo scolastico con l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1911, n. 487
3La L. 4 giugno 1911, n. 487 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Nei comuni e nelle borgate, nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la quarta classe, l'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, e' esteso alla quarta classe elementare".
Testo in vigore dal 16 settembre 1916 al 16 settembre 1916
