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Le ammende stabilite dagli articoli 2 e 15 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esse sara' inscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione, in aumento del fondo inscritto al capitolo da istituirsi nelle stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 26, lettera d.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 settembre 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art27 · fonte del testo

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