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Le ammende stabilite dagli articoli 2 e 15 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esse sara' inscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione, in aumento del fondo inscritto al capitolo da istituirsi nelle stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 26, lettera d. ((4))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, delle speciali entrate indicate nel presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dall'esercizio finanziario 1916-917.
Testo in vigore dal 16 settembre 1916 al 16 dicembre 2009
