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[1]Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti e' data facolta' di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimente miste.

[2]La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare e duplicare i corsi.

[3]Quando numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore puo' essere promiscuo.

[4]Il comune con l'approvazione del regio provveditore e in via transitoria, ha facolta' di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purche' sia provveduto separatamente all'insegnamento dei lavori femminili.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art5 · fonte del testo

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