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[1]Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti, potra' il comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie o facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in piu' i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verra' stabilito dal consiglio provinciale scolastico.
[2]Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrera' proporzionalmente in tale aumento di due quinti.
[3]Non potra' procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle gia' esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovra' verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 8 febbraio 1924
