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[1]Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti, potra' il comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie o facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in piu' i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verra' stabilito dal consiglio provinciale scolastico. 5
[2]Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrera' proporzionalmente in tale aumento di due quinti.
[3]Non potra' procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle gia' esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovra' verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1923, n. 2996, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai maestri ai quali sia affidato ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell'art. 35 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse sara' corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009
