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E' ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art2 · fonte del testo