Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1957 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realta' della morte, o da sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale. E' consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura. Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalita' dell'operazione. Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realta' della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235~art6 · fonte del testo